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Servizio Tecnico

FAQ

Informazioni Generali

1. Quando devo presentare Istanza di Autorizzazione al Parco?

L'Ente Parco, su delega regionale, gestisce i vincoli "Paesaggistico", "Idrogeologico", "Flora e Fauna" e "Idraulico", e verifica la compatibilità degli interventi e delle pianificazioni con quanto previsto dal Piano Ambientale.

Gli interventi da realizzarsi all'interno delle aree del Parco che modificano lo stato dei luoghi o interagiscono, sotto il profilo ambientale, con i vincoli e le previsioni del Piano Ambientale, devono ottenere la preventiva autorizzazione del Parco.

2. Procedimenti gestiti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e Parco: a chi richiedere l'autorizzazione?

Le istanze di Autorizzazione Paesaggistica e Nulla Osta di compatibilità con il Piano Ambientale, redatte su apposita modulistica e complete della documentazione richiesta, devono essere trasmesse al Parco tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune.

3. In quanto tempo verrà rilasciato il parere del Parco?
Il rilascio delle autorizzazioni delegate al Parco, regolamentate dalle norme specifiche per tipologia di vincolo, prevedono i seguenti termini per la conclusione del procedimento:
- Autorizzazione per Vincolo Idrogeologico - 30 gg.
- Parere di Compatibilità con il Piano Ambientale - 60 gg.
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata - 60 gg.
- Autorizzazione Paesaggistica ordinaria - 120 gg.
- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica - 180 gg.
N.B. La richiesta di integrazioni documentali comporta la sospensione dei termini sopra riportati.

4. Qual è l'efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica?

Per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie l'efficacia è di 5 anni a decorre dal momento in cui diventa efficace il titolo edilizio eventualmente necessario (data presentazione SCIA e data di ritiro per Permesso di Costruire), a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Al fine di valutare la validità dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata, è necessario quindi verificare se sia intercorso un periodo temporale rilevante tra l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica ed il titolo edilizio e se tale periodo sia dovuto a circostanze imputabili al richiedente.

5. Come vengono calcolate le sanzioni ambientali e paesaggistiche ed in quali casi devono essere versate?
La violazione della Legge Istitutiva del Parco (L.R. 38/1989) prevede, per il trasgressore, il versamento della sanzione prevista dall'art. 35 della L.R. 38/1989.
In caso di Sanatoria Paesaggistica (Accertamento di Compatibilità) è prevista dal Codice artt. 167 e 181 D.lgs. 42 il pagamento di una sanzione pecuniaria che equivale "al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione". Tale importo viene determinato mediante una stima effettuata dall'Ufficio Tecnico o Forestale, o nei in casi di interventi che non hanno determinato né danno né profitto, secondo le determinazioni contenute nella Deliberazione di Comitato Esecutivo n.8 del 10/01/2012


Vincolo Paesaggistico

6. Come posso verificare se l'area in cui effettuare l'intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004?
L'intero perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei è sottoposto, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del D.lgs. 42/2004 a vincolo paesaggistico, fin dalla sua Istituzione, nel 1989.

Le aree rientranti nelle casistiche di cui all'art. 1 della L. 431/1985 (Legge Galasso) e quindi dell'art. 1 del D.Lgs 42/2004, sono sottoposte al vincolo paesaggistico dall'entrata in vigore della legge stessa.

7. Quale modello e quale documentazione devo presentare per un'Autorizzazione Paesaggistica?

Al seguente indirizzo sono scaricabili i modelli per la presentazione delle istanze: www.parcocollieuganei.com/pagina.php?id=62

Nei casi di esenzione dal vincolo paesaggistico, stabiliti dal D.P.R. 31/2017 e riportati nell'allegato A, sarà sufficiente richiedere il Nulla Osta, per le casistiche previste dall'allegato B del medesimo D.P.R. sarà necessario formulare istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, in tutti gli altri casi si dovrà compilare la domanda di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria barrando la casella corrispondente al tipo di Vincolo.

8. Come verificare se esistono "vincoli di interesse pubblico" art. 136 D.lgs. 42/2004?

Molte aree, oggi ricomprese nel perimetro del Parco, erano già sottoposte a vincolo da parte del Ministero e sono riconducibili alle zone vincolate ai sensi del Codice, art. 136 comma 1, citate più volte nelle casistiche di cui al D.P.R. 31/2017. La ricognizione di tali vincoli è stata fatta dalla Regione Veneto ed è disponibile sul sito regionale, ma attualmente in fase di verifica (www.regione.veneto.it/web/ptrc/pianificazione-territoriale-paesaggistica). In alternativa è possibile consultare il sito del Ministero sitap.beniculturali.it/

9. Come devo comportarmi se ho realizzato un'opera in assenza o in difformità dall'autorizzazione?
Nelle aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico, per le casistiche previste dall'art. 167 del D.lgs. 42/2004, è possibile formulare istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggisitica, compilando l'apposito modello.
L'ente Parco verificherà la compatibilità delle opere già realizzate con il Piano Ambientale e, se rientranti nei casi previsti, inoltrerà l'istanza alla competente Soprintendenza per l'acquisizione del parere vincolante.

10. Cosa devo fare in caso di difformità dello Stato di Fatto da quanto Legittimato, avvenute prima dell'apposizione del vincolo?

Nei casi in cui venga dichiarata la realizzazione dell'intervento in difformità in anni precedenti all'apposizione del vincolo paesaggistico, deve essere prioritariamente verificata la natura del vincolo e quindi l'anno da cui esso si considera vigente e dimostrata la data di esecuzione delle opere in difformità, tramite documentazione oggettiva e documenti probanti.

In tal senso si richiama all'articolo 9-bis comma 1-bis del Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/01, per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio.

Ai sensi di quanto espresso anche recentemente dal Ministero dei Beni colturali ( Parere Ufficio Legislativo Ministero Beni culturali e paesaggio 08/01/2024 339-A) in forza della regola della "doppia conformità" l'intervento oggetto di sanatoria viene sottoposto alla verifica di compatibilità paesaggistica nelle forme dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice, ovvero con le tempistiche dell'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria.

La sanatoria delle citate opere non è inoltre sottoposta alle sanzioni previste ai sensi degli articoli 167 e 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

In questi casi, utilizzando il modello di istanza presente sul sito ed indicando il procedimento di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA, si chiede di indicare esplicitamente nella "Descrizione sintetica delle opere" la dicitura "VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA POSTUMA" indicando altresì con precisione la data di esecuzione delle opere difformi.


Compatibilità con il Piano Ambientale e Tematiche non Paesaggistiche

11. Dove posso verificare le norme vigenti per la compatibilità con il Piano Ambientale presenti nell'area oggetto del possibile intervento?

La cartografia tecnica, che permette di verificare i vincoli cui l'ambito dei Colli Euganei è sottoposto, è disponibile alla pagina: www.parcocollieuganei.com/pagina.php?id=82

Una volta individuata l'area di intervento sulla cartografia tematica, sarà possibile consultare le Norme Attuative del Piano Ambientale.

12. Quali sono i casi di esenzione da autorizzazione paesaggistica?

Sono esenti da autorizzazione paesaggistica gli interventi che rientrano nelle fattispecie di cui all' Allegato "A" del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, ovvero gli interventi non soggetti a preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Gli interventi esenti vanno sottoposti a Nulla Osta per verificare la compatibilità con il Piano Ambientale.

13. Come verificare la compatibilità con il Piano del Parco Colli?
Verificata l'area del Piano Ambientale in cui ricade l'intervento da realizzarsi www.parcocollieuganei.com/pagina.php?id=86, verificato se nell'area ricorrano particolari indicazioni di vincolo o riferimenti al Piano Ambientale, si potranno consultare le prescrizioni sulle Norme Attuative.

14. A chi richiedere il parere idraulico?
Se l'intervento ricade in area demaniale ed è necessario, per la sua realizzazione, il rilascio o rinnovo di una concessione idraulica, ci si dovrà rivolgere direttamente al Genio Civile.
Nel caso in cui le opere ricadano in proprietà privata e in fascia di rispetto o di attenzione idraulica, la domanda dovrà essere formulata al Parco che provvederà a richiedere il parere all'Ente gestore del corso d'acqua in esame (Genio Civile, Servizi Forestali, Consorzi di Bonifica) e, una volta ottenuto, rilascerà anche l'autorizzazione idraulica. In caso di parere già ottenuto mediante richiesta autonoma all'Ente gestore, sarà sufficiente includerlo nella domanda formulata al Parco.

15. Come verifico la necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) o i casi di esenzione (Allegato E - D.G.R.V. 1400/2017)?

All'interno del Parco Colli è presente la Zona di Protezione Speciale IT3260017 Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco. La norma prevede che in tali zone, la presentazione di piani, progetti o interventi debba essere accompagnata da uno studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, in attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Ce, 2009/147/Ce e D.P.R. 357/1997 e s.m.i., secondo la guida metodologica della D.G.R. n.1400/2017 o, nei casi previsti, da dichiarazione di non necessità (Allegato E della D.G.R. n.1400/2017).

Per le opere soggette ad un titolo abilitante da parte del Comune Territorialmente competente (CILA, SCIA, Permesso di Costruire), la V.Inc.A. o l'allegato "E" vanno presentate agli Uffici comunali.

La cartografia relativa alle aree Zps è consultabile al link: www.parcocollieuganei.com/pagina.php?id=85

16. Come posso verificare la presenza di Habitat tutelati ai sensi della Rete Natura 2000?

L'area del Parco Colli è interessata dalla presenza della la rete ecologica europea Natura 2000, in quanto territorio designato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e Zona di Protezione Speciale (ZPS) in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La cartografia degli Habitat (IT3260017 Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco) approvata con DGR 4441/05 e in seguito sostituita con DGR 2816/09 e integrata con DGR 893/2017, può essere scaricata dal sito: www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download

Particolare attenzione a non prevedere interventi ed attività che possono danneggiare la presenza degli Habitat prioritari, la cui rappresentazione è rinvenibile alla pagina: www.parcocollieuganei.com/pagina.php?id=84

17. Ai fini dell'approvazione di Strumenti urbanistici comunali o loro varianti è necessario acquisire il parere di Compatibilità con il Piano Ambientale espresso dall'Ente Parco?

Ai sensi dell'art, 6 della L.R. 38/1989, Art. 6 - (Efficacia del piano ambientale) "Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia del Piano di Area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati."

In riferimento alle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, il Piano Ambientale prevede esplicitamente, al comma 4 dell'art. 4 delle NdA, che i Comuni trasmettano all'Ente Parco gli atti e gli elaborati adottati, relativi ai Piani Urbanistici Comunali ed alle varianti urbanistiche e che l'Ente Parco esprima il proprio parere provvedendo quindi a trasmetterlo all'Ente competente per l'approvazione.

Qualora infatti le determinazioni degli strumenti urbanistici contrastino con le previsioni del P.A., la loro approvazione è subordinata alla preventiva approvazione delle necessarie varianti al P.A. stesso.

Ai fini dell'approvazione dei P.R.G., Piani degli Interventi, P.A.T. o relative Varianti, per i Comuni facenti parte dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, è necessario acquisire il parere espresso dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 4 comma 4 delle NdA del Piano Ambientale, presentando, dopo l'adozione del Piano Urbanistico, una richiesta di Parere di compatibilità con il Piano Ambientale.


SPECIFICHE CASISTICHE RICORRENTI

18. Cosa devo fare per ottenere l'autorizzazione del sorvolo con droni in aree Parco?

Per poter utilizzare un SPR (drone) all'interno dell'area del Parco Regionale dei Colli Euganei, è necessario presentare apposita domanda ai sensi Delibera di Coniglio Direttivo n. 19 del 21/02/2022, compilando il modulo di domanda dal sito del Parco (homepage-modulistica-moduli Servizio Tecnico - "PDF Modulo per nulla osta sorvolo drone"

Il pilota verrà quindi iscritto in apposito registro e la domanda avrà validità per 5 anni o decadrà alla scadenza dei requisiti prodotti (iscrizione ENAC e polizza assicurativa).

Il pilota dovrà comunque comunicare a mezzo pec all'Ente Parco prima di effettuare ogni attività di sorvolo e produrre la Valutazione d'Incidenza aggiornata all'indirizzo info@pec.parcocollieuganei.com.

19. Cosa devo fare per ottenere l'autorizzazione per Manifestazioni Sportive in area Parco?

Per le manifestazioni sportive, è necessario ottenere apposita autorizzazione  "Nulla Osta Eventi/Manifestazioni Sportive", in base a quanto evidenziato nella Delibera di Coniglio Direttivo n. 20 del 21/02/2022 presentando il modulo di domanda scaricabile dal sito del Parco (homepage-modulistica-modulistica Servizio Tecnico - PDF Modulo per nulla osta manifestazioni sportive) e presentandolo direttamente all'indirizzo pec: info@pec.parcocollieuganei.com.

I tempi di rilascio sono fissati in 30 giorni al massimo.

E' necessario produrre la seguente documentazione:

  • modello di domanda formato *.pdf o *.pdf/A, con firma digitale (p7m), (in alternativa dichiarazione che non si è in possesso di firma digitale).
  • Una marca da bollo da Euro 16,00 da porre sulla domanda;
  • Ulteriore marca da bollo (16,00 €) che sarà apposta sull'Autorizzazione rilasciata;
  • Attestazione di versamento di euro 10,00 per diritti di segreteria mediante PagoPa-Mypay: raggiungibile dal sito internet del Parco- (pagamenti con carta di credito - carte prepagate - bonifico bancario);
  • Estratto di mappa/ortofoto con sovrapposizione del percorso oggetto della manifestazione agonistica e se possibile anche in formato .gpx;
  • Relazione illustrativa con descrizione delle attività;
  • V.Inc.A

Si segnala che ai sensi dell'allegato "A" della Delibera di Consiglio n. 20 del 21/02/2022, non sono ammesse manifestazioni sportive podistica/ciclistica/motoristica che transitino in:

  • zona di riserva naturale integrale (Rni);
  • in zone di habitath prioritari;

Per le verifiche è sufficiente consultare le cartografie presenti sul sito del Parco (homepage-cartografia tecnica)

20. E' possibile prevedere la realizzazione di box per equini?

E' possibile richiedere, tramite Istanza di Autorizzazione Paesaggistica ordinaria, l'installazione di strutture di supporto per gli Equidi in Zona di Promozione Agricola ed in Zona di Protezione Agroforestale.

Tali strutture dovranno rispettare i criteri previsti dalla DGR 1222 del 07 settembre 2021 e non devono configurarsi come allevamento e devono essere utilizzate solamente per il ricovero di quegli equidi "non destinati alla produzione alimentare.

Tutte le strutture previste dovranno inoltre essere prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo, e tali da inserirsi nel contesto in maniera coerente dal punto di vista ambientale e paesaggistico, in maniera da non alterare negativamente lo stato dei luoghi sottoposti a tutela.

Tali strutture ed installazioni, una volta cessata l'attività, dovranno essere rimosse, non costituendo in alcun modo edificazione stabile, ma essendo oggetto di autorizzazione temporanea.

21. E' possibile installare una casetta in legno nelle zone del Parco?

Secondo quanto approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Delibera n. 104 del 30/06/2021, fatte salve le opportune verifiche paesaggistiche ed ambientali, nella zona di Promozione Agricola e di Protezione Agro Forestale è possibile prevedere l'installazione di manufatti leggeri con superficie massima di 10 mq. nel numero massimo di uno per fondo agricolo e proprietario con le caratteristiche descritte dall'art. 44 comma 5 ter della L.R. 11/2004, previa documentata demolizione di eventuali strutture precarie preesistenti e non compatibili con il contesto paesaggistico. Tali manufatti non potranno mai costituire "preesistenza edificata" sulla quale incentrare interventi di ampliamento o ricostruzione.

A tal fine dovrà essere quindi presentata un'istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata.

22. Che richiesta devo presentare nel caso di necessità di sorvolo con aeromobili?

Nel caso in oggetto dovrà essere presentata una istanza di Nulla Osta per il parere di compatibilità con il Piano Ambientale, considerando che sono ammessi sorvoli a bassa quota solo nelle zone di Urbanizzazione Controllata o per i casi definiti dall'art. 10, comma 3 i) del Piano Ambientale, ovvero per operazioni di soccorso, antincendio e per ogni altro fine di sicurezza, nonché per i fini istituzionali di competenza del Ministero della Difesa

23. Che istanza devo presentare per il cambio d'uso di un immobile o porzione di immobile?

Il cambio d'uso di un immobile o porzione di immobile, anche se senza opere, come previsto dal punto A. 1 dell'all'A del DPR 31/2017, deve essere sottoposto a valutazione di compatibilità con il Piano Ambientale, presentando un Nulla Osta.

Nel caso in cui il cambio d'uso avvenga attraverso la realizzazione di opere esterne, anche minimali, deve comunque essere valutata la necessità di produrre una Autorizzazione Paesaggistica.

24. Che Istanza devo presentare per interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali isolamenti termici a cappotto?

La normativa nazionale di riferimento è il DPR31/2017, ovvero il punto B5) (interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica) ed il punto A2) (interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

Se gli interventi di progetto siano tali da ricadere nel caso che "alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici" e "comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti." sarà necessaria l'autorizzazione paesaggistica semplificata, altrimenti potrà essere presentato un Nulla Osta.

Nel caso invece di isolamenti termici a cappotto che non alterino l'aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici, non risulta necessario produrre la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

25. Che Istanza devo presentare per la realizzazione di una piscina?

L'intervento -per la realizzazione di una piscina in zona di vincolo paesaggistico, come da Circolare applicativa n 42 del DPR31/2017 deve essere assoggettata a procedura ordinaria."
Pertanto in ottemperanza alle disposizioni della Circolare n 42 a cura del Mibact per le piscine è richiesta Aautorizzazione Paesaggistica Ordinaria, con predisposizione di fotoinserimenti e verifica della necessità di indagine geotecnica.

26. Che Istanza devo presentare per l'installazione di tende da sole?

Ai sensi del punto A.22. dell'All. A del D.P.R. 31/2017, l'installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato, non è soggetta a richiesta di Autorizzazione Paesaggistica e quindi, nel caso possa esserci contrasto con il Piano Ambientale, deve essere presentata istanza di Nulla Osta per la verifica di compatibilità con il Piano Ambientale;

27. Che richiesta devo presentare per l'abbattimento di alberi in ambiti non boscati?

Per poter abbattere degli esemplari arborei, è necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica semplificata in base a quanto evidenziato al punto 22dell'allegato "B" d el D.P.R.31/2017

Oltre a quanto richiesto nel modulo per l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata, deve essere presentata anche una valutazione di stabilità dell'albero (VTA), firmata da un tecnico abilitato.

Essendo l'Ente Parco, a meno di casi particolari, l'Ente autorizzante questa tipologia di richieste, si deve presentare anche la V.Inc.A.. In questo caso solitamente è sufficiente la presentazione dell'allegato "E", evidenziando il punto 23, corredandolo, ai sensi della DGR 1400/2017, di una piccola relazione tecnico-naturalistica, che può sostituire la relazione tecnica richiesta nei documenti obbligatori.

La richiesta deve arrivare tramite il SUAP/SUE del Comune

28. Che richiesta devo presentare per i miglioramenti fondiari o cambi colturali?

- Se l'intervento è relativo alla Mera sostituzione di un impianto, con un altro impianto della medesima coltura, senza la modificazione dell'orientamento dei filari o del sesto di impianto, modifiche alla morfologia del versante, è sufficiente la presentazione del nulla osta di compatibilità al Piano Ambientale, o di autorizzazione al vincolo idrogeologico, nel caso in cui l'area si trovi sottoposta a questo vincolo e della VINCA.

- Se l'intervento è relativo alla sostituzione di un impianto con un altro impianto della medesima coltura, ma che interessa la modifica dell'orientamento dei filari, del sesto di impianto con o senza movimenti terra, è necessaria la richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria, con necessità di produrre una relazione agronomica, un fotoinserimento ed una relazione geotecnica in caso di movimenti di terreno consistenti.

- Se l'intervento è relativo ad un miglioramento fondiario che prevede il cambiamento del tipo di coltura con o senza movimenti terra tali da determinare una variazione del versante, è necessaria la richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria, con necessità di produrre una relazione agronomica, un fotoinserimento ed una relazione geotecnica in caso di movimenti di terreno consistenti.

La richiesta deve arrivare tramite il SUAP/SUE del Comune

29. Che richiesta devo presentare nel caso di miglioramenti fondiari o che comportino riduzione di superficie boscata?

Nei casi di miglioramento fondiario con riduzione di superficie boscata che prevede la messa a dimora di una coltura agraria, con o senza movimenti terra tali da determinare una variazione del versante, è necessaria la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria, corredata da tutta la documentazione prevista e da una relazione agronomica, da un fotoinserimento, e dallo studio di Incidenza Ambientale (screening) ed una relazione geotecnica in caso di movimenti di terreno consistenti.

Dovrà inoltre essere proposto una misura compensativa ai sensi dei punti a, b, c dell'art. 15 della L.R. 52/78 e quindi un progetto di rimboschimento, un progetto di miglioramento boschivo o una quantificazione della monetizzazione. In quest'ultimo caso il richiedente dovrà presentare un'autocertificazione nella quale viene dichiarato che non è in possesso di boschi di importante valenza ecologica (castagneto e querceto).

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