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Il presente regolamento disciplina nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei la raccolta e la commercializzazione dei funghi al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi vegetali e di assicurare la tutela, preservando tali risorse naturali da un eccessivo impatto antropico e salvaguardando nel contempo gli usi e le consuetudini degli abitanti residenti nell'area protetta.
La Giunta Regionale del Veneto con L.R. n. 7 del 31 gennaio 2012 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"", e successiva D.G.R. n. 739 del 02/05/2012 che ha approvato le Disposizioni di attuazione della L.R. n. 7/2012, ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi nella Regione Veneto.
In particolare è stato eliminato il tesserino (autorizzazione) per la raccolta dei funghi epigei freschi spontanei nella Regione Veneto ed è stato introdotto il cosiddetto "titolo" per la raccolta dei funghi costituito dalla ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare dall'Ente gestore del territorio competente.
È stato altresì aumentato il limite di raccolta giornaliero da 2 a 3 kg procapite di funghi epigei commestibili, fermo restando il limite di 1 kg per tutte le specie elencate all'art.3 del Regolamento. Inoltre sono state anche modificate, inasprendole, le sanzioni amministrative per chi viola le normative vigenti in fatto di raccolta dei funghi.
Pertanto il Consiglio dell'Ente Parco Colli Euganei, riunitosi in data 16 luglio 2012, ha recepito nel proprio Regolamento per la raccolta dei funghi epigei, le novità introdotte dalla citata L.R. n.7/2012 e le relative Disposizioni esecutive di attuazione, approvando con la Delibera Consiliare n. 12 del 16/07/2012 il nuovo Regolamento che viene pubblicato sul sito del Parco.